FAQ: Legislazioni

ANIMALI IN CONDOMINIO:
Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione , pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979 – n. 5769 del 6.12.1978 – n. 832 del 5.2.1980, ecc.), che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell’individuo, cioè anticostituzionali.
IN PRATICA se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell’atto d’acquisto, se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della compagnia di animali; se nel regolamento è invece posto il divieto in questione, questo sarà vincolante per voi solo se all’atto dell’acquisto o della locazione sarà da voi menzionata l’esistenza del regolamento stesso e se esso sarà da voi accettato e firmato.
Solo in quest’ultimo caso i vicini potranno agire contro di voi e comunque dopo aver dimostrato che l’animale ha arrecato gravi disturbi al vicinato; ma ricordiamo che il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844 del Codice Civile).

Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato dalla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene. Pret. Campobasso 12 maggio 1990, Arch. loc. 1991, 176.

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – LEGGE 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1 Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta’ contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa’ cinofile, delle societa’ protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche’ i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita’.
7. E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta’.
8. I gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in liberta’ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa cone le unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unita’ sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta’ e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3 Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unita’ sanitarie locali nonche’ le modalita’ per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali. La legge regionale determina altresi’ i criteri e le modalita’ per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita’ sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche’ per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita’ sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unita’ sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 2. La rimanente somma e’ assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4 Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunita’ montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita’ dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2.

Art. 5 Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell’articolo 727 del codice penale e’ elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto dall’articolo 8.

Art. 6 Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un’imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L’acquisto di un cane gia’ assoggettato all’imposta non da’ luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall’imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge; b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia’ l’imposta in altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell’Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7 Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8 Istituzione del fondo per l’attuazione della legge
1. A partire dall’esercizio finanziario 1991 e’ istituito presso il Ministero della sanita’ un fondo per l’attuazione della presente legge, la cui dotazione e’ determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanita’, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita’ del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita’ adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9 Copertura finanziaria 
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991 all’uopo utilizzando l’accantonamento “Prevenzione del randagismo”.
2. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 agosto 1991

COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

N O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI
Considerato
che ogni animale ha diritti,
Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la Natura e contro gli animali,
Considerato
che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo,
Considerato
che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano,
Considerato
che il rispetto degli animali da parte dell’uomo è legato al rispetto degli uomini fra loro,
Considerato
che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali,
SI PROCLAMA:
Articolo 1 
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2 
1 – Ogni animale ha diritto al rispetto
2 – L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
3 – Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell’uomo.

Articolo 3 
1 – Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
2 – Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, ne angoscia.

Articolo 4 
1 – Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico ed il diritto di riprodursi.
2 – Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5 
1 – Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
2- Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6 
1 – Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua longevità.
2 – L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7
1 – Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell’integrità del lavoro, ad un’alimentazione adeguata ed al riposo.

Articolo 8 
1 – La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.
2 – Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9 
1 – Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà o dolore.

Articolo 10 
1 – Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo.
2 – Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Articolo 11 
1 – Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12 
1 – Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
2 – L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13 
1 – L’animale morto deve essere trattato con rispetto.
2 – Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Articolo 14 
1 – Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
2 – I diritti dell’animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell’uomo.

 

Art. 9
(Protezione dei gatti)

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d’intesa con l’ASL competente, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l’ASL, d’intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all’articolo 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. I privati e le associazioni di cui all’articolo 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d’intesa con l’ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l’allontanamento di cui al comma 1 ed è garantita dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, da volontari delle associazioni di cui all’articolo 19 e dai privati di cui al comma 3.

5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1.

6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 11.

Art. 10
(Interventi sanitari)

1. La competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, assicura:

a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei atti durante il periodo di osservazione di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);

c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario;

d) l’identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;

e) la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà;

f) l’eventuale sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l’alta finalità dell’interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti indesiderati, che può essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario.

2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1, possono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, anche presso i rifugi per animali di cui all’articolo 12.

Art. 11
(Eutanasia)

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 10 e
12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche di cui all’articolo 1, o in caso di loro comprovata pericolosità.

2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all’animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.

Art. 12
(Rifugi per animali)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono ad ospitare nei canili rifugio di cui all’articolo 6:

a) i cani e i gatti sequestrati dall’autorità giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia, qualora si configuri una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui all’articolo 3;

b) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all’articolo
10;

c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;

d) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento;

e) altri animali di affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi
per animali previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c), sono determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di
convenzioni, a privati o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni di cui all’articolo 19.

4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all’ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.

5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.

6. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.

Art. 13
(Cessione e affido)

1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere identificati e identificabili.

2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12, d’età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all’articolo 19.

3. E’ fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12.

4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.

5. E’ consentito l’affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 4, ai soggetti di cui al comma 2, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a);

b) l’affidatario non può affidare a sua volta l’animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;

c) l’affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

6. Le procedure e le condizioni per la cessione e l’affido, comprendenti anche le modalità di verifica, sono disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 2.

Art. 14
(Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione)

1. Le strutture destinate al ricovero, al pensionamento temporaneo e al commercio di animali di affezione devono possedere i requisiti strutturali e gestionali previsti dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 2.

Art. 15
(Autorizzazioni)

1. Le strutture di cui agli articoli 10, comma 2, 12 e 14 devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell’ASL di pertinenza.

2. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti sono individuati dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 2.

Art. 16
(Piano degli interventi e Consulta regionale)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 6 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro centottanta giorni il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.

2. Sulla base dei dati risultanti dall’anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonché delle strutture di ricovero di cui agli articoli 10, 12 e 14, il piano regionale di cui al comma 1 prevede:

a) i criteri per l’analisi del fenomeno dell’abbandono dei cani e della formazione di colonie
urbane di gatti liberi;

b) le risorse per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1:

c) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;

d) l’individuazione dei criteri per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;

g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell’articolo 3 della legge 281/1991 e delle norme vigenti;

h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;

i) i criteri per l’organizzazione dei corsi d’aggiornamento o di formazione professionale di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l’Ufficio scolastico per la Lombardia e le associazioni di cui all’articolo 19.

4. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attività istituzionali.

5. Nel piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell’attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

a) un dirigente del servizio veterinario regionale;

b) un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;

c) un rappresentante delle province designato dall’Unione delle province lombarde (UPL);

d) tre rappresentanti dei comuni designati dall’Associazione regionale dei comuni lombardi
(ANCI Lombardia);

e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all’articolo 19;

f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano;

g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;

h) un medico veterinario designato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei
medici veterinari;

i) un rappresentante dell’Ufficio scolastico per la Lombardia.

Art. 17
(Controllo demografico)

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 9 e dall’articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.

2. I cani ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 10 e 12 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati dall’ASL o dai comuni, secondo le rispettive competenze.

Art. 18
(Indennizzo)

1. La Direzione generale sanità della Giunta regionale, previo accertamento da parte della competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 281/1991.

2. L’ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali è richiesto l’indennizzo, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

Art. 19
(Volontariato)

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell’ambiente quale finalità, possono collaborare all’effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l’ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.

Art. 20
(Controlli)

1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono all’ASL ed ai comuni.

2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono altresì avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all’articolo 19 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli operatori volontari appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 19.

3. Le province, d’intesa con le ASL, concordano le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori volontari di cui all’articolo 19, a seguito del superamento di specifici esami al termine dei corsi di cui all’articolo 6, comma 3; i contenuti dei corsi vengono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

4. Il direttore generale dell’ASL propone al Prefetto l’attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell’ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.

Art. 21
(Sanzioni)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, primo periodo, 7, 8;

b) da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5 e comma 6, secondo periodo;

c) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9;

d) da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1;

e) da euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2;

f) da euro 25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4;

g) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 4 e 6;

h) da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 11;

i) d euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b);

l) da euro 500 a euro 3000 per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell’autorizzazione di cui all’articolo 15.

2. Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalla Regione, attraverso le ASL e i comuni, per la realizzazione degli interventi conseguenti all’attuazione della presente legge.

Art. 22
(Attività di rendicontazione)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali d’affezione in Lombardia.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa carico l’attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

b) attraverso quali iniziative si è svolta l’attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;

c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l’attività di coordinamento nell’espletamento delle funzioni loro demandate;

d) quale è stata l’evoluzione dell’attività sanzionatoria prevista dalla legge;

e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in
termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.

Art. 23
(Finanziamento)

1. Per le spese derivanti dall’attuazione degli interventi di competenza regionale di cui all’articolo 4 con esclusione delle spese per l’anagrafe canina e per il funzionamento della Consulta regionale, di competenza delle ASL di cui all’articolo 5 e di competenza degli enti locali di cui all’articolo 6, è autorizzata per l’anno 2006 la spesa complessiva di euro 4.719.381,51.

2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le apposite risorse statali stanziate, per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi della legge 281/1991, all’UPB 5.1.3.2.262 “Prevenzione”, di cui una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e delle ASL e una quota del 75% per le funzioni di competenza degli enti locali.

3. Alle spese per l’anagrafe canina di cui all’articolo 7, comma 1, si provvede mediante le risorse stanziate, per l’esercizio finanziario 2006, all’UPB 5.1.2.2.257 “Qualità dei servizi, semplificazione dell’accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure”.

4. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista dall’articolo 16, comma 6, si provvede, per l’esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.1.2.2.257 “Qualità dei servizi, semplificazione dell’accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure”;

5. In sede di previsione degli esercizi finanziari successivi potrà essere autorizzata la destinazione di risorse proprie regionali per l’attuazione della presente legge.

Art. 24
(Abrogazione)

  1. La legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo – tutela degli animali e della salute pubblica) è abrogata.