{"id":1139,"date":"2011-12-08T09:04:00","date_gmt":"2011-12-08T08:04:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/?p=1139"},"modified":"2012-04-04T14:35:33","modified_gmt":"2012-04-04T13:35:33","slug":"faq-legislazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/mg-comunica\/faq-legislazioni\/","title":{"rendered":"FAQ: Legislazioni"},"content":{"rendered":"<p><strong>ANIMALI IN CONDOMINIO:<\/strong><br \/>\nNessuna norma pu\u00f2 vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione , pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979 \u2013 n. 5769 del 6.12.1978 \u2013 n. 832 del 5.2.1980, ecc.), che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libert\u00e0 personale dell\u2019individuo, cio\u00e8 anticostituzionali.<br \/>\nIN PRATICA se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell\u2019atto d\u2019acquisto, se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potr\u00e0 privarvi della compagnia di animali; se nel regolamento \u00e8 invece posto il divieto in questione, questo sar\u00e0 vincolante per voi solo se all\u2019atto dell\u2019acquisto o della locazione sar\u00e0 da voi menzionata l\u2019esistenza del regolamento stesso e se esso sar\u00e0 da voi accettato e firmato.<br \/>\nSolo in quest\u2019ultimo caso i vicini potranno agire contro di voi e comunque dopo aver dimostrato che l\u2019animale ha arrecato gravi disturbi al vicinato; ma ricordiamo che il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non \u00e8 perseguibile penalmente (art. 844 del Codice Civile).<\/p>\n<p>Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l\u2019igiene della collettivit\u00e0, il semplice possesso di cani o di altri animali non \u00e8 sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato dalla collettivit\u00e0 dei condomini sotto il profilo della quiete o dell\u2019igiene. Pret. Campobasso 12 maggio 1990, Arch. loc. 1991, 176.<\/p>\n<p><strong>LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO \u2013 LEGGE 14 agosto 1991, n.281<\/strong><br \/>\nLegge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.<br \/>\nLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br \/>\nPromulga la seguente legge:<\/p>\n<p><em>Art. 1 Principi generali<\/em><br \/>\n<strong>1.\u00a0<\/strong>Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta\u2019 contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l\u2019ambiente.<\/p>\n<p><em>Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione<\/em><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita\u2019 sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa\u2019 cinofile, delle societa\u2019 protettrici degli animali e di privati.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell\u2019articolo 4, non possono essere soppressi.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell\u2019articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0I cani vaganti non tatuati catturati, nonche\u2019 i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell\u2019articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l\u2019echinococcosi e altre malattie trasmissibili.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell\u2019articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita\u2019.<br \/>\n<strong>7.<\/strong>\u00a0E\u2019 vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta\u2019.<br \/>\n<strong>8.\u00a0<\/strong>I gatti che vivono in liberta\u2019 sono sterilizzati dall\u2019autorita\u2019 sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.<br \/>\n<strong>9.\u00a0<\/strong>I gatti in liberta\u2019 possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.<br \/>\n<strong>10.<\/strong>\u00a0Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d\u2019intesa cone le unita\u2019 sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta\u2019, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.<br \/>\n<strong>11.<\/strong>\u00a0Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell\u2019articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell\u2019unita\u2019 sanitaria locale.<br \/>\n<strong>12.\u00a0<\/strong>Le strutture di cui al comma 1 dell\u2019articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta\u2019 e garantiscono il servizio di pronto soccorso.<\/p>\n<p><em>Art. 3 Competenze delle regioni<\/em><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l\u2019istituzione dell\u2019anagrafe canina presso i comuni o le unita\u2019 sanitarie locali nonche\u2019 le modalita\u2019 per l\u2019iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita\u2019 sanitarie locali. La legge regionale determina altresi\u2019 i criteri e le modalita\u2019 per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.<br \/>\n<strong>3.\u00a0<\/strong>Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:<br \/>\n<strong>a.\u00a0<\/strong>iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;<br \/>\n<strong>b.<\/strong>\u00a0corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita\u2019 sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche\u2019 per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita\u2019 sanitarie locali e con gli enti locali.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell\u2019unita\u2019 sanitaria locale.<br \/>\n<strong>6.\u00a0<\/strong>Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all\u2019articolo 8, comma 2. La rimanente somma e\u2019 assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.<br \/>\n<strong>7.\u00a0<\/strong>Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.<\/p>\n<p><em>Art. 4 Competenze dei comuni<\/em><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0I comuni, singoli o associati, e le comunita\u2019 montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita\u2019 dalla regione.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita\u2019 sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all\u2019articolo 2.<\/p>\n<p><em>Art. 5 Sanzioni<\/em><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e\u2019 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.<br \/>\n<strong>2.\u00a0<\/strong>Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all\u2019anagrafe di cui al comma 1 dell\u2019articolo 3, e\u2019 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Chiunque, avendo iscritto il cane all\u2019anagrafe di cui al comma 1 dell\u2019articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e\u2019 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.<br \/>\n<strong>4.<\/strong>\u00a0Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e\u2019 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.<br \/>\n<strong>5.<\/strong>\u00a0L\u2019ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell\u2019articolo 727 del codice penale e\u2019 elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.<br \/>\n<strong>6.<\/strong>\u00a0Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l\u2019attuazione della presente legge previsto dall\u2019articolo 8.<\/p>\n<p><em>Art. 6 Imposte<\/em><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un\u2019imposta comunale annuale di lire venticinquemila.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0L\u2019acquisto di un cane gia\u2019 assoggettato all\u2019imposta non da\u2019 luogo a nuove imposizioni.<br \/>\n<strong>3.<\/strong>\u00a0Sono esenti dall\u2019imposta:<br \/>\n<strong>a.\u00a0<\/strong>i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;\u00a0<strong>b.<\/strong>\u00a0i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia\u2019 l\u2019imposta in altri comuni;<br \/>\n<strong>c.<\/strong>\u00a0i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all\u2019allattamento e non mai superiore ai due mesi;<br \/>\n<strong>d.<\/strong>\u00a0i cani adibiti ai servizi dell\u2019Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;<br \/>\n<strong>e.<\/strong>\u00a0i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;<br \/>\n<strong>f.<\/strong>\u00a0i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.<\/p>\n<p><em>Art. 7 Abrogazione di norme<\/em><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.<br \/>\n<em>Art. 8 Istituzione del fondo per l\u2019attuazione della legge<\/em><br \/>\n<strong>1.<\/strong>\u00a0A partire dall\u2019esercizio finanziario 1991 e\u2019 istituito presso il Ministero della sanita\u2019 un fondo per l\u2019attuazione della presente legge, la cui dotazione e\u2019 determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Il Ministro della sanita\u2019, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita\u2019 del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita\u2019 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all\u2019articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.<\/p>\n<p><em>Art. 9 Copertura finanziaria\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1.\u00a0<\/strong>All\u2019onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l\u2019anno 1991 all\u2019uopo utilizzando l\u2019accantonamento \u201cPrevenzione del randagismo\u201d.<br \/>\n<strong>2.<\/strong>\u00a0Il Ministro del tesoro e\u2019 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara\u2019 inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.<br \/>\nData a Roma, addi\u2019 14 agosto 1991<\/p>\n<p>COSSIGA<br \/>\nAndreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri<\/p>\n<p>N O T E<br \/>\nAvvertenza:<br \/>\nil testo delle note qui pubblicato e\u2019 stato redatto ai sensi dell\u2019art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e\u2019 operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l\u2019efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<\/p>\n<p><strong>DICHIARAZIONE UNIVERSALE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI<\/strong><br \/>\nConsiderato<br \/>\nche ogni animale ha diritti,<br \/>\nConsiderato<br \/>\nche il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l\u2019uomo a commettere crimini contro la Natura e contro gli animali,<br \/>\nConsiderato<br \/>\nche il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all\u2019esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo,<br \/>\nConsiderato<br \/>\nche genocidi sono perpetrati dall\u2019uomo e altri ancora se ne minacciano,<br \/>\nConsiderato<br \/>\nche il rispetto degli animali da parte dell\u2019uomo \u00e8 legato al rispetto degli uomini fra loro,<br \/>\nConsiderato<br \/>\nche l\u2019educazione deve insegnare sin dall\u2019infanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali,<br \/>\nSI PROCLAMA:<br \/>\n<em>Articolo 1\u00a0<\/em><br \/>\nTutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all\u2019esistenza.<br \/>\n<em>Articolo 2\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni animale ha diritto al rispetto<br \/>\n<strong>2 &#8211;\u00a0<\/strong>L\u2019uomo, in quanto specie animale, non pu\u00f2 attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.<br \/>\n<strong>3 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell\u2019uomo.<\/p>\n<p><em>Articolo 3\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Nessun animale dovr\u00e0 essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.<br \/>\n<strong>2 &#8211;<\/strong>\u00a0Se la soppressione di un animale \u00e8 necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, ne angoscia.<\/p>\n<p><em>Articolo 4\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico ed il diritto di riprodursi.<br \/>\n<strong>2 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni privazione della libert\u00e0, anche se a fini educativi, \u00e8 contraria a questo diritto.<\/p>\n<p><em>Articolo 5\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell\u2019ambiente dell\u2019uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libert\u00e0 che sono proprie della sua specie.<br \/>\n<strong>2-\u00a0<\/strong>Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall\u2019uomo a fini mercantili \u00e8 contraria a questo diritto.<\/p>\n<p><em>Articolo 6\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni animale che l\u2019uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua longevit\u00e0.<br \/>\n<strong>2 &#8211;<\/strong>\u00a0L\u2019abbandono di un animale \u00e8 un atto crudele e degradante.<\/p>\n<p><em>Articolo 7<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell\u2019integrit\u00e0 del lavoro, ad un\u2019alimentazione adeguata ed al riposo.<\/p>\n<p><em>Articolo 8\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;<\/strong>\u00a0La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica \u00e8 incompatibile con i diritti dell\u2019animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.<br \/>\n<strong>2 &#8211;\u00a0<\/strong>Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.<\/p>\n<p><em>Articolo 9\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Nel caso che l\u2019animale sia allevato per l\u2019alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansiet\u00e0 o dolore.<\/p>\n<p><em>Articolo 10\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell\u2019uomo.<br \/>\n<strong>2 &#8211;<\/strong>\u00a0Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignit\u00e0 dell\u2019animale.<\/p>\n<p><em>Articolo 11\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni atto che comporti l\u2019uccisione di un animale senza necessit\u00e0 \u00e8 biocidio, cio\u00e8 un delitto contro la vita.<\/p>\n<p><em>Articolo 12\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>Ogni atto che comporti l\u2019uccisione di un gran numero di animali selvaggi \u00e8 un genocidio, cio\u00e8 un delitto contro la specie.<br \/>\n<strong>2 &#8211;<\/strong>\u00a0L\u2019inquinamento e la distruzione dell\u2019ambiente naturale portano al genocidio.<\/p>\n<p><em>Articolo 13\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;\u00a0<\/strong>L\u2019animale morto deve essere trattato con rispetto.<br \/>\n<strong>2 &#8211;\u00a0<\/strong>Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell\u2019animale.<\/p>\n<p><em>Articolo 14\u00a0<\/em><br \/>\n<strong>1 &#8211;<\/strong>\u00a0Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.<br \/>\n<strong>2 &#8211;\u00a0<\/strong>I diritti dell\u2019animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell\u2019uomo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 9<br \/>\n(Protezione dei gatti)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0I gatti che vivono in stato di libert\u00e0 sul territorio sono protetti ed \u00e8 vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d\u2019intesa con l\u2019ASL competente, accerta che l\u2019allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l\u2019ASL, d\u2019intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all\u2019articolo 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong>\u00a0I privati e le associazioni di cui all\u2019articolo 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d\u2019intesa con l\u2019ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0<\/strong>La cattura dei gatti che vivono in stato di libert\u00e0 \u00e8 consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l\u2019allontanamento di cui al comma 1 ed \u00e8 garantita dalla competente struttura di cui all\u2019articolo 5, comma 1, da volontari delle associazioni di cui all\u2019articolo 19 e dai privati di cui al comma 3.<\/p>\n<p><strong>5.<\/strong>\u00a0I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1.<\/p>\n<p><strong>6.\u00a0<\/strong>La soppressione dei gatti che vivono in stato di libert\u00e0 pu\u00f2 avvenire solo alle condizioni e con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 11.<\/p>\n<p><strong>Art. 10<br \/>\n(Interventi sanitari)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0La competente struttura di cui all\u2019articolo 5, comma 1, assicura:<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong>\u00a0il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei atti durante il periodo di osservazione di cui all\u2019articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong>\u00a0gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong>\u00a0gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libert\u00e0, ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilit\u00e0 del dipartimento di prevenzione veterinario;<\/p>\n<p><strong>d)<\/strong>\u00a0l\u2019identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;<\/p>\n<p><strong>e)<\/strong>\u00a0la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libert\u00e0;<\/p>\n<p><strong>f)<\/strong>\u00a0l\u2019eventuale sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l\u2019alta finalit\u00e0 dell\u2019interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti indesiderati, che pu\u00f2 essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Gli interventi sanitari di cui al comma 1, possono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all\u2019articolo 5, comma 1, anche presso i rifugi per animali di cui all\u2019articolo 12.<\/p>\n<p><strong>Art. 11<br \/>\n(Eutanasia)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 10 e<br \/>\n12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche di cui all\u2019articolo 1, o in caso di loro comprovata pericolosit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>\u00a0La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all\u2019animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong>\u00a0Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.<\/p>\n<p><strong>Art. 12<br \/>\n(Rifugi per animali)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0I comuni, singoli o associati, e le comunit\u00e0 montane provvedono ad ospitare nei canili rifugio di cui all\u2019articolo 6:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>i cani e i gatti sequestrati dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia, qualora si configuri una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui all\u2019articolo 3;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong>\u00a0i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all\u2019articolo<br \/>\n10;<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong>\u00a0i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;<\/p>\n<p><strong>d)<\/strong>\u00a0i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, con la possibilit\u00e0 di porre a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento;<\/p>\n<p><strong>e)<\/strong>\u00a0altri animali di affezione, compatibilmente con la recettivit\u00e0 e le caratteristiche tecniche della struttura.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>\u00a0I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi<br \/>\nper animali previsti dall\u2019articolo 4, comma 1, lettera c), sono determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>La gestione dei rifugi per animali pu\u00f2 essere demandata dai comuni, previa stipulazione di<br \/>\nconvenzioni, a privati o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni di cui all\u2019articolo 19.<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong>\u00a0I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all\u2019ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.<\/p>\n<p><strong>5.\u00a0<\/strong>I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.<\/p>\n<p><strong>6.\u00a0<\/strong>I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.<\/p>\n<p><strong>Art. 13<br \/>\n(Cessione e affido)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere identificati e identificabili.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>\u00a0I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12, d\u2019et\u00e0 non inferiore ai sessanta giorni, nonch\u00e9 gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all\u2019articolo 19.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong>\u00a0E\u2019 fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12.<\/p>\n<p><strong>4.\u00a0<\/strong>La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 pu\u00f2 avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.<\/p>\n<p><strong>5.\u00a0<\/strong>E\u2019 consentito l\u2019affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 4, ai soggetti di cui al comma 2, con l\u2019osservanza delle seguenti prescrizioni:<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong>\u00a0deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall\u2019articolo 10, comma 1, lettera a);<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>l\u2019affidatario non pu\u00f2 affidare a sua volta l\u2019animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong>\u00a0l\u2019affido temporaneo non pu\u00f2 essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.<\/p>\n<p><strong>6.<\/strong>\u00a0Le procedure e le condizioni per la cessione e l\u2019affido, comprendenti anche le modalit\u00e0 di verifica, sono disciplinate con il regolamento di cui all\u2019articolo 4, comma 2.<\/p>\n<p><strong>Art. 14<br \/>\n(Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Le strutture destinate al ricovero, al pensionamento temporaneo e al commercio di animali di affezione devono possedere i requisiti strutturali e gestionali previsti dal regolamento di cui all\u2019articolo 4, comma 2.<\/p>\n<p><strong>Art. 15<br \/>\n(Autorizzazioni)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Le strutture di cui agli articoli 10, comma 2, 12 e 14 devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell\u2019ASL di pertinenza.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Le modalit\u00e0 di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonch\u00e9 i tempi per l\u2019adeguamento delle strutture esistenti sono individuati dal regolamento di cui all\u2019articolo 4, comma 2.<\/p>\n<p><strong>Art. 16<br \/>\n(Piano degli interventi e Consulta regionale)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 6 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro centottanta giorni il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Sulla base dei dati risultanti dall\u2019anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonch\u00e9 delle strutture di ricovero di cui agli articoli 10, 12 e 14, il piano regionale di cui al comma 1 prevede:<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong>\u00a0i criteri per l\u2019analisi del fenomeno dell\u2019abbandono dei cani e della formazione di colonie<br \/>\nurbane di gatti liberi;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong>\u00a0le risorse per l\u2019attuazione degli interventi di cui al comma 1:<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong>\u00a0i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorit\u00e0, e le relative scadenze;<\/p>\n<p><strong>d)<\/strong>\u00a0l\u2019individuazione dei criteri per la valutazione dell\u2019efficacia e dell\u2019efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0<\/strong>le modalit\u00e0 di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;<\/p>\n<p><strong>f)\u00a0<\/strong>le modalit\u00e0 che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;<\/p>\n<p><strong>g)<\/strong>\u00a0le modalit\u00e0 di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell\u2019articolo 3 della legge 281\/1991 e delle norme vigenti;<\/p>\n<p><strong>h)<\/strong>\u00a0la promozione delle iniziative di informazione di cui all\u2019articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281\/1991;<\/p>\n<p><strong>i)<\/strong>\u00a0i criteri per l\u2019organizzazione dei corsi d\u2019aggiornamento o di formazione professionale di cui all\u2019articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281\/1991.<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0<\/strong>Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l\u2019Ufficio scolastico per la Lombardia e le associazioni di cui all\u2019articolo 19.<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong>\u00a0Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attivit\u00e0 istituzionali.<\/p>\n<p><strong>5.<\/strong>\u00a0Nel piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell\u2019attivit\u00e0 riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.<\/p>\n<p><strong>6.<\/strong>\u00a0La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>un dirigente del servizio veterinario regionale;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong>\u00a0un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong>\u00a0un rappresentante delle province designato dall\u2019Unione delle province lombarde (UPL);<\/p>\n<p><strong>d)<\/strong>\u00a0tre rappresentanti dei comuni designati dall\u2019Associazione regionale dei comuni lombardi<br \/>\n(ANCI Lombardia);<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0<\/strong>tre esperti designati dalle associazioni di cui all\u2019articolo 19;<\/p>\n<p><strong>f)\u00a0<\/strong>un docente della facolt\u00e0 di medicina veterinaria dell\u2019Universit\u00e0 degli studi di Milano;<\/p>\n<p><strong>g)<\/strong>\u00a0due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;<\/p>\n<p><strong>h)\u00a0<\/strong>un medico veterinario designato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei<br \/>\nmedici veterinari;<\/p>\n<p><strong>i)<\/strong>\u00a0un rappresentante dell\u2019Ufficio scolastico per la Lombardia.<\/p>\n<p><strong>Art. 17<br \/>\n(Controllo demografico)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libert\u00e0 sono effettuati secondo quanto previsto dall\u2019articolo 9 e dall\u2019articolo 2, comma 8, della legge 281\/1991.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>\u00a0I cani ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 10 e 12 possono essere sterilizzati per finalit\u00e0 di interesse pubblico e con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 10, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati dall\u2019ASL o dai comuni, secondo le rispettive competenze.<\/p>\n<p><strong>Art. 18<br \/>\n(Indennizzo)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>La Direzione generale sanit\u00e0 della Giunta regionale, previo accertamento da parte della competente struttura di cui all\u2019articolo 5, comma 1, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite, ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 5, della legge 281\/1991.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>\u00a0L\u2019ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali \u00e8 richiesto l\u2019indennizzo, secondo le modalit\u00e0 ed i criteri previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n<p><strong>Art. 19<br \/>\n(Volontariato)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell\u2019ambiente quale finalit\u00e0, possono collaborare all\u2019effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libert\u00e0, previo accordo con l\u2019ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.<\/p>\n<p><strong>Art. 20<br \/>\n(Controlli)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0Le attivit\u00e0 di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono all\u2019ASL ed ai comuni.<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0<\/strong>Per l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 di cui al comma 1, i comuni possono altres\u00ec avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all\u2019articolo 19 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli operatori volontari appartenenti alle associazioni di cui all\u2019articolo 19.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong>\u00a0Le province, d\u2019intesa con le ASL, concordano le modalit\u00e0 operative per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori volontari di cui all\u2019articolo 19, a seguito del superamento di specifici esami al termine dei corsi di cui all\u2019articolo 6, comma 3; i contenuti dei corsi vengono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong>\u00a0Il direttore generale dell\u2019ASL propone al Prefetto l\u2019attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell\u2019ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.<\/p>\n<p><strong>Art. 21<br \/>\n(Sanzioni)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0<\/strong>Fatte salve le ipotesi di responsabilit\u00e0 penale, ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong>\u00a0da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, primo periodo, 7, 8;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong>\u00a0da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 3, comma 5 e comma 6, secondo periodo;<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong>\u00a0da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 3, comma 9;<\/p>\n<p><strong>d)<\/strong>\u00a0da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1;<\/p>\n<p><strong>e)<\/strong>\u00a0da euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui all\u2019articolo 8, comma 2;<\/p>\n<p><strong>f)<\/strong>\u00a0da euro 25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui all\u2019articolo 8, comma 4;<\/p>\n<p><strong>g)<\/strong>\u00a0da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 9, commi 1, 4 e 6;<\/p>\n<p><strong>h)<\/strong>\u00a0da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 11;<\/p>\n<p><strong>i)<\/strong>\u00a0d euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 13, comma 5, lettera b);<\/p>\n<p><strong>l)\u00a0<\/strong>da euro 500 a euro 3000 per chi svolge le attivit\u00e0 previste dalla legge in strutture prive dell\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 15.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>\u00a0Le somme riscosse a seguito dell\u2019irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalla Regione, attraverso le ASL e i comuni, per la realizzazione degli interventi conseguenti all\u2019attuazione della presente legge.<\/p>\n<p><strong>Art. 22<br \/>\n(Attivit\u00e0 di rendicontazione)<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.<\/strong>\u00a0La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell\u2019attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali d\u2019affezione in Lombardia.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>\u00a0A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:<\/p>\n<p><strong>a)<\/strong>\u00a0quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa carico l\u2019attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attivit\u00e0 di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong>\u00a0attraverso quali iniziative si \u00e8 svolta l\u2019attivit\u00e0 di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti \u00e8 stata promossa;<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong>\u00a0attraverso quali modalit\u00e0 e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l\u2019attivit\u00e0 di coordinamento nell\u2019espletamento delle funzioni loro demandate;<\/p>\n<p><strong>d)<\/strong>\u00a0quale \u00e8 stata l\u2019evoluzione dell\u2019attivit\u00e0 sanzionatoria prevista dalla legge;<\/p>\n<p><strong>e)<\/strong>\u00a0in che misura il fenomeno del randagismo si \u00e8 manifestato nel triennio di riferimento, in<br \/>\ntermini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.<\/p>\n<p><strong>Art. 23<br \/>\n(Finanziamento)<\/strong><\/p>\n<p>1. Per le spese derivanti dall\u2019attuazione degli interventi di competenza regionale di cui all\u2019articolo 4 con esclusione delle spese per l\u2019anagrafe canina e per il funzionamento della Consulta regionale, di competenza delle ASL di cui all\u2019articolo 5 e di competenza degli enti locali di cui all\u2019articolo 6, \u00e8 autorizzata per l\u2019anno 2006 la spesa complessiva di euro 4.719.381,51.<\/p>\n<p><strong>2.<\/strong>\u00a0Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le apposite risorse statali stanziate, per l\u2019esercizio finanziario 2006, ai sensi della legge 281\/1991, all\u2019UPB 5.1.3.2.262 \u201cPrevenzione\u201d, di cui una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e delle ASL e una quota del 75% per le funzioni di competenza degli enti locali.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong>\u00a0Alle spese per l\u2019anagrafe canina di cui all\u2019articolo 7, comma 1, si provvede mediante le risorse stanziate, per l\u2019esercizio finanziario 2006, all\u2019UPB 5.1.2.2.257 \u201cQualit\u00e0 dei servizi, semplificazione dell\u2019accesso, potenziamento della libert\u00e0 di scelta e accesso alle cure\u201d.<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong>\u00a0Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista dall\u2019articolo 16, comma 6, si provvede, per l\u2019esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all\u2019UPB 5.1.2.2.257 \u201cQualit\u00e0 dei servizi, semplificazione dell\u2019accesso, potenziamento della libert\u00e0 di scelta e accesso alle cure\u201d;<\/p>\n<p><strong>5.\u00a0<\/strong>In sede di previsione degli esercizi finanziari successivi potr\u00e0 essere autorizzata la destinazione di risorse proprie regionali per l\u2019attuazione della presente legge.<\/p>\n<p><strong>Art. 24<br \/>\n(Abrogazione)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong><\/strong>La legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo \u2013 tutela degli animali e della salute pubblica) \u00e8 abrogata.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANIMALI IN CONDOMINIO: Nessuna norma pu\u00f2 vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione , pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979 \u2013 n. 5769 del 6.12.1978 \u2013 n. 832 del 5.2.1980, ecc.), che tali regolamenti sono nulli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[29,30,31,28],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1139"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1139"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1139\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondogattosandonato.com\/IT\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}